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STUDIO DANZA CHORÉIA

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – sede

 

ART.1

È costituita l’Associazione denominata “STUDIO DANZA CHORÉIA ”.

 

ART.2

L’Associazione ha sede in San Giovanni Galermo – Catania, via Calvario 28-30.

 

TITOLO II

Scopo - Attività

 

ART.3

L’Associazione opera nel settori della promozione della danza classica e delle altre discipline coreutiche. L’Associazione si ispira ai valori cristiani, dell’umanesimo e dell’ecologia.

 

ART.4

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, prevalentemente nel territorio di San Giovanni Galermo.

L’Associazione svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART.5

Le attività dell’Associazione sono:

la promozione della danza classica e delle altre discipline coreutiche quale mezzo di sviluppo dell’amicizia, dell’educazione e del lavoro dei giovani di San Giovanni Galermo.

Per perseguire le proprie finalità l’Associazione potrà:

a)    organizzare una scuola di danza, rivolta prevalentemente ai più giovani;

b)    partecipare a concorsi coreutici a vario livello;

c)     promuovere e organizzare manifestazioni culturali inerenti alla danza e alla sua promozione (incontri, corsi, mostre, convegni, cineforum, attività teatrali, musicali…).

 

TITOLO III

Soci

 

ART.6

Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda d’adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato.

 

ART.7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne

richiesta scritta all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che esaminerà le richieste.

All’atto dell’accettazione della richiesta verrà

rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ART.8

La qualifica di socio dà diritto:

a)       a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)       a partecipare alla vita associativa;

c)       per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età: a esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a partecipare alle elezioni degli organi direttivi

 

I soci sono tenuti:

a)       all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b)       al pagamento delle quote associative;

c)       a cooperare al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

 

ART.9

La qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione o per causa di morte.

Il socio può essere espulso qualora:

a)       non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b)       si renda moroso del versamento delle quote associative;

c)       svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d)                  in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’espulsione sarà deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

 

ART.10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

 

ART.11

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

 

ART.12

Le quote associative ed i relativi diritti non possono essere rivalutati né trasferiti, né per atto tra vivi, né "mortis causa".

 

TITOLO IV

Organi dell’Associazione

 

ART.13

Sono organi dell’Associazione:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)       il Consiglio Direttivo;

c)       il Presidente.

 

Assemblea

ART.14

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’anno sociale.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie: l’Assemblea, di norma, è ordinaria; l’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

ART.15

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso, in maniera ben visibile, nel locale della sede sociale, o nei locali in cui vengono svolte le attività associative se diversi dalla sede.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

 

ART.16

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

 

ART.17

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età secondo il principio del voto singolo.

Non sono ammesse deleghe.

Le delibere delle assemblee sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le modifiche al presente statuto o la decisione di scioglimento dell’Associazione sono adottate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto.

 

ART.18

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o da una persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

 

ART.19

L’Assemblea:

a)       approva il bilancio consuntivo;

b)       elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo avendone fissato il numero dei componenti;

c)       delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d)       approva gli eventuali regolamenti;

e)       delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

 

Consiglio Direttivo

ART.20

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell’Associazione e da un numero di membri variabile da due a cinque, eletti fra gli associati aventi diritto di voto.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni

e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno il vice Presidente, il Segretario, l’Amministratore e il Direttore Artistico. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le sedute sono presiedute dal Presidente dell’Associazione.

 

ART.21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a)       dare l’indirizzo artistico e associativo alle attività svolte;

b)       fissare annualmente le quote associative;

c)       curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

d)       redigere annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo;

e)       compilare i regolamenti interni;

f)         stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

g)       deliberare circa l’ammissione o le dimissioni degli associati;

h)       proporre eventuali espulsioni all’Assemblea;

i)         nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione, nonché i tecnici;

j)         compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

 

ART.22

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando venga a mancare un terzo (1/3) dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, elegge i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

 

Presidente

ART. 23

Il Presidente  viene eletto dall’Assemblea tra i soci maggiorenni.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

 

TITOLO V

Patrimonio

 

ART.25

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, da contributi di privati o enti pubblici, da eventuali donazioni e lasciti testamentari, da introiti derivanti da convenzioni, da eventuali avanzi di gestione, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Costituiscono, inoltre, il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o dell’Amministratore. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART.26

L’anno sociale va dall’1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo o rendiconto da presentare all’Assemblea dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell’anno sociale.

 

TITOLO VI

Scioglimento

 

ART.27

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività sociali, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Norme finali

ART.28

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le norme dell’ordinamento sportivo.