ASSOCIAZIONE GIOVANINSIEME
STATUTO
1. Scopo e ispirazione1.1 L’Associazione Giovaninsieme ha lo scopo di promuovere l’amicizia, l’educazione e il lavoro dei giovani di San Giovanni di Galermo. 1.2 L’Associazione si ispira ai valori dell’evangelo cristiano, dell’umanesimo e dell’ecologia.
1.3 Per perseguire il proprio scopo l’Associazione può costituire associazioni, cooperative, società ad essa subordinate. Le associazioni, cooperative, società subordinate devono prevedere il sostegno economico continuativo all’Associazione Giovaninsieme.
2. Appartenenza2.1 È socius dell’Associazione, chi prende parte ad attività da essa promosse, se tesserato e in regola con il pagamento delle quote sociali.
Il socius adiutor (adiutor) è una persona che, pur non prendendo parte alle attività dell’Associazione, o partecipando solo occasionalmente, contribuisce al sostegno economico dell’Associazione con una quota annuale liberamente versata. Ha gli stessi diritti degli altri socii.
2.2 Il tesseramento ha durata annuale. L’anno associativo ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto.
3. PoteriGoverno 3.1 L’Associazione è governata da un comitium originariamente composto dai 20 fondatori.
3.2 Ogni componente del comitium è un comes.
3.3 Ogni anno il comes nel primo comitium rinnova la promessa di impegno per l’Associazione e dichiara l’importo del contributo economico che verserà ogni mese all’Associazione.
3.4 Si diventa comes su proposta di almeno 3 comites e votazione favorevole in comitium da parte di almeno i 2/3 dei comites presenti alla votazione.
3.5 Si cessa di essere comes per esplicita rinuncia, per il mancato pagamento del contributo mensile, o su proposta di almeno 3 comites e votazione favorevole in comitium da parte di almeno i 2/3 dei comites presenti alla votazione.
3.6 Il comitium si riunisce almeno una volta l’anno. Esso può deliberare in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei comites, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei comites. 3.7 Il comitium è convocato regolarmente dal praeses o da 1/3 dei comites.
3.8 Ogni 3 anni il comitium elegge tra i comites un praeses, un conciliator e un administrator. Non sono previste candidature. La votazione delle tre cariche avviene contemporaneamente. Si può esprimere una sola preferenza per ogni carica. È eletto per ciascuna carica chi ottiene più voti. Le cariche non sono cumulabili. In caso di parità delle preferenze espresse, si ripete la votazione con ballottaggio solo fra i comites che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia da parte di un comes alla carica cui è stato eletto, si ripete la votazione solo per quella carica.
3.9 Il comitium delibera a maggioranza tranne in materia di cooptazione di nuovi comites, modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione, dove è richiesta la maggioranza dei 2/3.
3.10 Le votazioni sono a scrutinio palese per alzata di mano. Possono essere a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo comes. Sono sempre a scrutinio segreto le votazioni per cooptazione di nuovi comites, elezioni di praeses, conciliator, administrator, modifiche allo Statuto, scioglimento dell’Associazione. Nelle votazioni non sono ammesse deleghe.
Presidenza 3.11 Il praeses rappresenta l’unità dell’Associazione ed è il primo responsabile dell’indirizzo associativo e del perseguimento dello scopo da parte dell’Associazione. Convoca e presiede il comitium. Sceglie tra i comites tre collaboratori: un vicarius, un secretarius e un doctor.
3.12 Il vicarius assolve a tutte le funzioni del praeses in sua assenza.
3.13 Il secretarius tiene i verbali dei comitia, cura il tesseramento, l’archivio associativo, la corrispondenza. Organizza le votazioni, scegliendosi tra i comites due o più collaboratori.
3.14 Il doctor cura la formazione e la cultura associative dei comites. La carica di doctor può essere ricoperta anche da un comes che abbia già altra carica.
Giustizia 3.15 Il conciliator risolve in prima istanza le controversie associative che sorgessero tra i socii. Si adopera per garantire la pace e l’armonia all’interno dell’Associazione.
3.16 In seconda istanza, su richiesta del conciliator o di chi è parte in causa, è il comitium l’organo supremo della giustizia associativa.
Amministrazione 3.17 L’administrator amministra i beni dell’Associazione e ne cura il patrimonio. Tiene il registro delle entrate e delle uscite. Una volta l’anno e ogni qual volta ne venga richiesto dal praeses o da 1/3 dei comites rende conto al comitum sullo stato economico dell’Associazione.
4. Senato4.1 Quando un comes non intende rinnovare la promessa di impegno per il governo dell’Associazione, diventa senator.
4.2 Il senator contribuisce all’Associazione con il consiglio e con il versamento di un contributo economico annuo libero.
4.3 Il senator può divenire nuovamente comes attraverso una nuova cooptazione.
4.4 Si cessa di essere senator per esplicita rinuncia o per il mancato pagamento del contributo economico annuo.
4.5 L’assemblea dei senatores è il senatus. Il senatus ha funzioni consultive e propositive. Esso si riunisce almeno una volta l’anno. È convocato e presieduto dal decano dei senatores.
4.6 Partecipa al senatus con diritto di intervento il praeses. Possono prendere parte al senatus senza diritto di intervento i comites e i socii.
5. Modifiche allo Statuto5.1 Lo Statuto può essere modificato con due votazioni favorevoli, distanziate di almeno una settimana, da parte dei 2/3 dei comites presenti alla votazione. 6. Scioglimento6.1 L’Associazione è sciolta per deliberata scelta dei 2/3 dei comites.
6.2 Il praeses, sentiti i senatores e i comites, cura la devoluzione del patrimonio ad altro ente o altra associazione, con finalità analoghe, presente nel territorio di San Giovanni Galermo. |